Ancora dibattuta è la questione della parte cui spetta l’onere di introdurre la mediazione obbligatoria ex d.lgs. n°28/2010 nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si segnala una innovativa pronuncia del Tribunale di Modena con la quale, discostandosi dall’orientamento maggioritario dello stesso Tribunale secondo cui spetta all’opponente, e non all’opposto, introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio ex d.lgs. 28/2010 ha dichiarato, invece, che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione non incombe sulla parte opponente, bensì sul creditore ingiungente opposto, sicché, il mancato avveramento della condizione di procedibilità travolge l’originaria domanda monitoria con conseguente revoca del decreto opposto.
Nella fattispecie in rassegna il Tribunale di Modena si è conformato ad un precedente della Corte d’Appello di Bologna che ha riformato una decisone dello stesso Tribunale modenese che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e la definitività del decreto opposto motivando con consapevole dissenso dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24629/2015) sulla quale si fondava l’orientamento modenese.
La questione della parte alla quale incombe l’onere di introdurre la mediazione rimane ancora alquanto dibattuta soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alla quale si evidenziano orientamenti contrastanti anche in seno agli stessi Tribunali.

Tribunale di Modena 5.5.2020 (onere mediazione)