Una recentissima sentenza del TAR Milano (Sez. II, 2 febbraio 2024 n. 276) ci consente di spiegare un principio cardine della materia degli appalti pubblici, in Italia ed in Europa.

Si tratta del principio di equivalenza, già contenuto nel precedente Codice all’art. 68 ed ora riconfermato nell’Allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023 – Specifiche tecniche ed etichettature.

La norma prevede che, salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche contenute nella lex specialis di gara non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui non sia diversamente possibile una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto.

La menzione o il riferimento devono essere accompagnati dall’espressione «o equivalente».

In tale contesto, le stazioni appaltanti non possono escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente.

L’offerente è chiamato a dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche previsti nella lex di gara.

Si tratta evidentemente di espressione del principio del favor partecipationis e della massima concorrenza, di cui all’art. 3 del Codice (principio dell’accesso al mercato).

Come ricorda anche TAR Milano nella citata pronuncia, le valutazioni della stazione appaltante sull’offerta tecnica costituiscono però manifestazione della discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, censurabile soltanto in caso di evidenti errori o di palese illogicità e ciò limita, per lo meno parzialmente, la portata estensiva del principio di equivalenza.

Avv. Pier Antonio Mori

TAR Lombardia sez. II 2 febbraio 2024 n. 276