Contratto di somministrazione di lavoro: i criteri di competenza da applicare nell’ipotesi in cui l’Agenzia per il lavoro non abbia adempiuto al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Cassazione civile sez. VI, 13/06/2022, n.18997

 La IV sezione della Corte di Cassazione con una sentenza del 13.06.2022 (n°18997) si è pronunciata in tema di competenza inerentemente ai contratti di somministrazione di lavoro nell’ipotesi in cui l’Agenzia per il lavoro non abbia adempiuto all’obbligo di versare i contributi previdenziali all’INPS e i premi assicurativi all’INAIL.

Nel caso di specie, l’Agenzia per il lavoro Alma s.p.a. – invocando la clausola contenuta nel contratto di somministrazione che individuava nel Tribunale di Trento il foro di competenza per ogni controversia – ricorreva a quest’ultimo, deducendo un credito di € 2.012.487,23 per la somministrazione di lavoratori alla cooperativa Cosmi Sud dal 2018 al 2019 e chiedendo, di conseguenza, al giudice di prime cure l’emanazione di un decreto ingiuntivo.
La Cosmi Sud proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependone la nullità in quanto emesso da giudice funzionalmente e territorialmente incompetente e, parallelamente, proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento incidentale, con efficacia di giudicato, dell’importo dovuto da Alma S.p.A. agli enti previdenziali (in modo da decurtarlo dalla somma pretesa ed ingiunta da parte della Alma S.p.A. e consentire alla Cosmi Sud di procedere direttamente al versamento agli enti previdenziali con relativa liberazione).

Il tribunale di Trento dichiarava allora l’incompetenza funzionale e territoriale in favore del tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ritenendo che la trattazione delle due questioni attinenti alle domande di rimborso ad Alma S.p.A. delle retribuzioni versate ai lavoratori e dei contributi debba avvenire in unico contesto in quanto la determinazione della somma che l’opponente Cosmi Sud deve ad Alma S.p.A. non può prescindere dall’accertamento della somma che quest’ultima deve agli Enti previdenziali, che ovviamente dovrà essere portata in detrazione al credito vantato in sede monitoria, non potendo, dunque, trovare applicazione il contratto di somministrazione stipulato tra le parti in punto  di competenza territoriale, dovendosi applicare i criteri dettati dall’art. 444 c.p.c., comma 3, e dall’art. 442 c.p.c.

La Cosmi Sud proponeva allora regolamento di competenza rilevando che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, non era dirimente la sede degli uffici INPS ed INAIL “che gestiscono l’assicurazione previdenziale ed infortunistica dei lavoratori oggetto del rapporto intercorso tra le parti principali” (come statuito dal provvedimento impugnato) ma al contrario la sede degli uffici che gestiscono il rapporto previdenziale nei riguardi del soggetto passivo a cui veniva richiesto il versamento dei contributi e che tali contributi deve versare (ossia la stessa società Cosmi Sud che, con domanda riconvenzionale ha chiesto di accertarsi l’effettivo ammontare dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuto a detti enti e l’obbligo diretto di versare dette somme agli enti e di decurtare dette somme dall’importo richiesto a titolo di rimborso da Alma s.p.a.); conseguentemente, posto che la Cosmi Sud ha la sua sede legale in Gela (ove i lavoratori sono stati utilizzati), nella provincia di Caltanissetta, e che il suo rapporto previdenziale e assicurativo, rispettivamente, con l’INPS che con l’INAIL è gestito nelle sedi di Caltanissetta, il Tribunale competente territorialmente è quello sito in Caltanissetta, in via esclusiva o cumulativamente con il Tribunale di Napoli.

La cassazione rigettava tuttavia il ricorso di Cosmi Sud, rilevando che il Tribunale di Trento si è conformato all’orientamento più volte ribadito dal giudice di legittimità, secondo cui la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi deve essere determinata con riguardo all’ufficio dell’ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza (dunque, Napoli).

Dott.ssa Giorgia Lucchi

Sentenza Cassazione civile sez. VI, 13/06/2022, n.18997