Al fine di fronteggiare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, l’art. 103 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, ha stabilito che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
Si tratta di misure che hanno inciso anche sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, nonché sull’esecuzione delle relative prestazioni.
In tale contesto, il MIT con Circolare del 23 marzo 2020, ha chiarito che la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.
La stazione appaltante può comunque valutare l’opportunità di rispettare i termini originariamente previsti.

A seguire ANAC, con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, ha fornito prime indicazioni “al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione”.