Con recentissima pronuncia, TAR Lombardia, Milano, 23 aprile 2020 n. 677, in una fattispecie inerente la esclusione di un concorrente in gara di appalto per fornitura in ambito sanitario (sistemi a noleggio full-service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare), nel dichiarare la illegittimità di tale esclusione, ha riaffermato il principio secondo cui, ove il dato testuale della lex di gara presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all’ammissione del concorrente e ciò per garantire il pubblico interesse al più ampio confronto concorrenziale.

Il consolidato principio richiamato dalla pronuncia è il seguente: “nell’interpretare le clausole del bando, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, considerando che, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra p.a. e privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità, oltreché di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.

Pertanto, ove il dato testuale presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all’ammissione, essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28.12.2018, n. 7426; T.A.R. Marche, Sez. I, 29.10.2018, n. 697; C.S., Sez. III, 20.8.2018, n. 4981; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. I, 22 maggio 2019, n. 1164).