Sull’anatocismo bancario (cd. capitalizzazione degli interessi) non vi sono particolari novità di rilievo rispetto all’ormai consolidato e monolitico orientamento della Corte Suprema inaugurato nella primavera del ’99

Per quanto concerne il periodo precedente il 1° luglio 2000, non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, e ciò sulla base della ormai granitica giurisprudenza inaugurata dalla Corte di Cassazione nel 1999 e mai più disattesa nei 15 anni successivi, ed anzi ribadita più volte sia a sezione semplici sia a Sezioni Unite precisando poi che per la Banca non sarebbe possibile neppure non è possibile neppure può invocare l’istituto dell’overruling a tutela di un suo incolpevole affidamento, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante la materia sostanziale e non processuale.

La ”quistione” (per usare un’espressione di gramsciana memoria) è stata ormai definitivamente risolta con l’adozione di un sistema per il quale occorre distinguere fra clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della nota delibera CICR (9/2/2000) e clausole contenute in contratti conclusi successivamente: per le prime rimane la completa nullità della clausola in quanto fondata su di un mero uso negoziale non idoneo a derogare all’art. 1283 c.c. mentre per le seconde ne viene affermata la legittimità purché siano rispettose del principio di simmetria e non introducano modificazioni peggiorative a carico del cliente.