Si aspetta l’intervento risolutore del Supremo Collegio che, a pochi giorni di distanza dal deposito della pronuncia con cui la III^ Sezione Civile della Cassazione (Cass. Civ., sez. III, n. 26286 del 15/01/2019) aveva affermato che ”nei rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura”, la I^ Sezione civile della Suprema Corte con un’ordinanza interlocutoria n° 26946 del 27/06/2019, dep. 22/10/2019 – preso atto dei contrasti giurisprudenziali emersi nella giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità – ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la trattazione delle seguenti questioni:

a) se alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, nonché dalle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, il principio di simmetria consenta di escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM;

b) in caso contrario, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui al citato art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, oppure se la mera rilevazione del relativo tasso medio imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità.

Da tempo infatti si contrappongono due orientamenti contrastanti tra chi ritiene che gli interessi di mora, al pari degli interessi corrispettivi (id est remunerativi) siano da considerarsi oneri rilevanti ai fini della valutazione del carattere usurario della pattuizione dal momento che, anche gli interessi di mora, al pari di ogni altro interesse, concorrano, a pieno titolo, ad individuare il TEG che rileva ai fini dell’usurarietà e chi, invece, lo esclude muovendo dal diverso paradigma interpretativo secondo cui, in nessun caso, gli interessi di mora possono considerarsi quale corrispettivo del mutuo, costituendo piuttosto una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all’istituto di credito dall’eventuale inadempimento di parte mutuataria, con la conseguenza che i medesimi, per la loro stessa natura (propriamente risarcitoria e non remunerativa) non possono entrare nel calcolo del Teg che rileva ai fini della verifica dell’usurarietà.