Tra le clausole immediatamente escludenti di un bando di gara rientrano (anche) quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare un minimo margine di utilità. La natura “lesiva” di tale clausola deve essere verificata e apprezzata in concreto (dal Giudice Amministrativo durante la fase di merito) in relazione anche allo specifico punto di vista dell’impresa e della sua organizzazione imprenditoriale ed importa la necessità di immediata impugnazione del bando di gara.
Lo spiega Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004.