Si segnala l’importante arresto della Suprema Corte di Cassazione che nella sua più autorevole composizione a Sezioni Unite (n° 898 del 16/01/2018) ha risolto il contrasto che si era generato dalla giurisprudenza e cioè se dovesse ritenersi osservato il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam anche al cospetto di contratti bancari e/o finanziari che siano sottoscritti dal solo cliente e non anche dall’intermediario finanziario e/o bancario.
Il contrasto come si diceva è stato composto dal Supremo Collegio nella mentovata sentenza che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto”
La fattispecie trattata dalla Corte attiene ai contratti finanziari (contratto quadro avente ad oggetto la negoziazione di strumenti finanziari) ma l’enunciato principio di diritto è sovrapponibile anche al cospetto dei contratti bancari attesa l’identità di ratio