Con istanza di decreto cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a., è stato richiesto al TAR Emilia Romagna di ordinare all’AUSL Bologna la somministrazione di uno specifico vaccino anticovid (Pfizer anziché Moderna).

Il TAR tuttavia, in persona del suo Presidente, con recentissimo decreto del 10 gennaio 2022 n. 7, ha rigettato la richiesta cautelare, giudicandola non meritevole di positivo apprezzamento, atteso che la scelta del vaccino da somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione, sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.

A nostro parere, la decisione, nella sua sintetica formulazione, appare ineccepibile e del tutto condivisibile.

La scelta del vaccino deve essere rimessa esclusivamente alla autorità sanitaria, unico soggetto competente a valutare sul piano clinico il vaccino più efficace per l’utente ai fini della tutela del diritto alla salute.

Peraltro se, al contrario, la scelta del vaccino fosse lasciata al singolo, non solo si rischierebbero danni alla salute pubblica, ma si potrebbe compromettere lo sforzo organizzativo della autorità pubblica, che gestisce e somministra i vaccini nel rispetto delle scorte disponibili e dei dati clinici dei soggetti vaccinandi.

Peraltro, grazie ai vaccini gli effetti del virus sono molto meno gravi e letali e ci auspichiamo che ciò sia compreso da tutti, anche da coloro che, per ragioni incomprensibili a chi scrive, si rifiutano di sottoporvisi, mettendo a rischio la propria salute e rallentando l’uscita della collettività dalla pandemia.

N. 00007/2022 REG.PROV.CAU.
N. 0000223/2022 Prot.Ag.ID

Pubblicato il 10/01/2022