Con recente sentenza n. 8236 del 28.04.2020, le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto due questioni di massima importanza: a) la natura giuridica della responsabilità della P.A. derivante da lesione dell’affidamento ingenerato nel privato a seguito di contatto procedimentale; b) la relativa giurisdizione.
La controversia origina dall’atto di citazione con cui una società di costruzioni edili conveniva in giudizio il Comune di Lignano Sabbiadoro, al fine di ottenere il risarcimento del danno per lesione dell’affidamento determinato dal comportamento ondivago del convenuto, il quale procrastinando all’infinito la decisione in ordine alla domanda presentata e reiterando richieste di deposito di documentazione integrativa – così di fatto non decidendo e rimanendo inerte – aveva finito per ledere le aspettative ingenerate nell’attore.
La pronuncia enuclea un nuovo tipo di pregiudizio risarcibile, ossia il danno all’affidamento che il privato abbia riposto nella condotta procedimentale dell’Amministrazione, indipendentemente da ogni connessione con l’invalidità provvedimentale o con l’esistenza del provvedimento stesso. Nello specifico, le Sezioni Unite sono giunte a qualificare tale responsabilità come contrattuale e, più precisamente, come responsabilità derivante da contatto sociale qualificato (art. 1173 c.c.), riconoscendo la relativa giurisdizione in capo al Giudice ordinario. Invero, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, al momento dell’apertura del procedimento si instaurerebbe tra privato e P.A. un contatto sociale qualificato idoneo a trasformare il generale dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) in dovere di correttezza e protezione, con relativa costituzione in capo al privato di un ragionevole affidamento sulla condotta dell’Amministrazione. Sarebbe dunque il particolare rapporto che lega la parte pubblica e quella privata – presenza di stringenti doveri di protezione sulla P.A. – a rappresentare l’elemento qualificante della responsabilità contrattuale rispetto al generale precetto del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.
Quanto infine alla giurisdizione de qua, la risposta della Suprema Corte conferma l’orientamento inaugurato da tre ordinanze gemelle del 2011 (nn. 6594, 6595 e 6596) e ribadito da Sezioni Unite n. 17586/2015, che devolve le controversie relative al risarcimento dei danni da lesione del legittimo affidamento alla cognizione del Giudice ordinario. Tali fattispecie, infatti, sono unificate da una “responsabilità da comportamento” della P.A., svincolata dall’esercizio di un potere autoritativo e, soprattutto, dal tradizionale binomio legittimità/annullamento degli atti posti in essere.

Cass.-Civ.-Sez.-Un.-n.-8236-2020