La proroga tecnica del contratto di appalto ha carattere eccezionale e trova il suo fondamento in oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara, non imputabili alla Stazione appaltante.

È quanto afferma il Consiglio di Stato (Sezione V, del 29 maggio 2019, n. 3588), secondo il quale la proroga potrebbe avere carattere solamente provvisorio e di brevissima durata nel tempo, e ciò in conformità dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”.