Affinché il ricorso per decreto ingiuntivo sia considerato ammissibile, si deve fornire una prova scritta in ordine all’esistenza del diritto, come testualmente prevede l’art. 633, co. 1 c.p.c. Ai sensi dell’art. 634, co. 2 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Orbene, con l’entrata in vigore dal 01.01.2019 dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche anche negli scambi di beni o servizi tra operatori economici privati, ci si è domandati se, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo fondato su fatture elettroniche, sia o meno necessario depositare l’estratto notarile delle scritture contabili, atteso che l’invio delle fatture avviene obbligatoriamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Taluni recenti orientamenti giurisprudenziali ritengono le fatture elettroniche titoli idonei, di per sé, ai fini dell’ingiunzione di pagamento, anche in assenza di deposito dei registri.

Sul punto, Trib. Verona del 29.11.2019 (cfr. anche Trib. Padova del 08.08.2019) ha concesso il decreto ingiuntivo sulla scorta delle fatture elettroniche senza il deposito dell’estratto notarile delle scritture contabili, evidenziando che le fatture elettroniche in formato “XML” sono documenti equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634, co. 2 c.p.c. e, quindi, sono titoli idonei per l’emissione del decreto ingiuntivo in favore del soggetto che le ha emesse. In particolare, il Tribunale scaligero ha evidenziato come il Provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate abbia fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento ed alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che: «La fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento». A ciò si aggiunga che lo SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali. L’art. 1, co. 1, lettera i-quinquies) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) prevede infatti che per “duplicato informatico” si intende “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”. Proprio in ragione delle suddette caratteristiche l’art. 1, co. 3-ter del D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante lo SDI siano esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972. Di conseguenza deve ritenersi che venuto meno l’obbligo di tenere i predetti registri e, per l’effetto, gli obblighi previsti dall’art. 634, co. 2 c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.

Si segnala tuttavia un orientamento contrario, sostenuto da Trib. Vicenza del 25.10.2019, che ritiene la fattura elettronica titolo non sufficiente a soddisfare il requisito della prova scritta ex art. 633, co. 1 c.p.c. Secondo il Tribunale vicentino, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, il creditore che agisce per l’emissione del decreto ingiuntivo dovrà continuare a produrre gli estratti autentici dei registri IVA e, se non esistenti, quelli delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. Ciò in quanto l’estratto notarile delle scritture contabili svolge – oltre alla funzione di attestazione della copia della fattura all’originale – anche quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture. Tale esigenza non è venuta meno con l’entrata in vigore del Sistema di Interscambio, il quale garantisce esclusivamente l’autenticità delle fatture, ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui le stesse devono essere inserite.

In conclusione la fattura elettronica – nonostante taluni orientamenti contrari – sta conoscendo una crescente importanza ed un’ampia diffusione quale prova scritta idonea ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo. Gli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali e l’incertezza della materia consigliano, tuttavia, estrema prudenza e dunque la necessità – perlomeno sino a quando non si avranno conferme in argomento – di depositare anche gli estratti autentici delle scritture contabili.