Con recente sentenza n. 5420 del 9 settembre 2020, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha riaffermato alcuni principi cardine in materia di stand still cd. processuale, previsto dall’art. 32 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

  • il c.d. stand still (lett. stare fermo) processuale costituisce la regola per la quale la proposizione di un ricorso giurisdizionale con istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione ha l’effetto di impedire la stipulazione del contratto d’appalto per un termine di (almeno) venti giorni.
  • Tale regola tutela l’interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l’aggiudicazione, poiché consente il primo vaglio giudiziario dei motivi di ricorso – in sede di decisione sull’istanza cautelare – a contratto non ancora concluso, e, quindi, in condizioni tali da poter assicurare al ricorrente tutela piena (in forma specifica) senza eccessiva compromissione dell’interesse pubblico come, invece, accadrebbe se fosse accolta l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione con il contratto già stipulato e l’esecuzione avviata.
  • L’interesse dell’aggiudicatario – come quello, omogeneo, dell’amministrazione – alla celere stipulazione del contratto sono destinati (provvisoriamente) a recedere, ma il bilanciamento è garantito dalla durata limitata nel tempo e condizionata dello stand still.
  • Lo stand still comporta, allora, un impedimento procedimentale, ma, proprio per la necessità di bilanciare gli opposti interessi in precedenza descritti, delimitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario. Sarebbe, infatti, eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne verrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le altre ragioni previste dal legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile.

L’argomento è della massima attualità alla luce della recente introduzione del cd. Decreto Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 come convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che, pur imponendo accelerazione alle procedure di gara, non sembra in alcun modo incidere sullo stand still (sostanziale e processuale) il cui rispetto è comunque garantito a garanzia dei diritti dei concorrenti postergati nella graduatoria di gara.

Sentenza