Con recentissima sentenza n. 4220 del 1 luglio 2020, la Sez. V del Consiglio di Stato ha preso nuovamente posizione sul rapporto tra diritto di accesso e tutela dei segreti industriali, in funzione questa volta di maggior tutela delle esigenze di segretezza.

Palazzo Spada ha infatti rilevato che l’accesso agli atti di gara non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo necessario, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all’esercizio del c.d. “accesso difensivo”, l’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate.

Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è dunque imprescindibile dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

In tal senso, continua il Consiglio di Stato, la scelta, di suo meritevole, di prendere parte ad una procedura competitiva non implica un’indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti industriali o commerciali, i quali – almeno in principio – restano sottratti, a tutela del loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione.

Si tratta di pronuncia estremamente significativa per le conseguenze che potrà avere nella applicazione concreta da parte delle stazioni appaltanti, che potrebbero limitare l’accesso per le parti della offerta in relazione alle quali non sono realmente motivate le esigenze di difesa.

CdS 4220